Tutela delle acque superficiali
Il testo di riferimento è il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
Nella Sezione II, Titolo I della parte Terza ed in particolare
all’art. 73 comma 1 viene definita la disciplina generale per la
tutela delle acque superficiali.
Viene definito scarico qualsiasi immissione effettuata esclusivamente
tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza
soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il
corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in
rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche
sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Vengono definite
acque di scarico tutte le acque reflue provenienti da uno scarico. Al
fine di poter distinguere uno scarico industriale viene definito
stabilimento industriale o in generale stabilimento come tutta l’area
sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono
attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la
trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’allegato
8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro
processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello
scarico (art. 74 comma 1 lettera nn ).
entra nel dettaglio
Autorizzazioni agli scarichi idrici industriali
Tutti
gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124
comma 1). L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività
da cui origina lo scarico o qualora tra piu stabilimenti sia
costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico
delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati,
l’autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico
finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei
singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo
impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni
della parte terza del presente decreto (art. 124 commi 2, 8 10 e
12).
L’autorizzazione rilasciata ha validità quadriennale ed un anno
prima della scadenza deve esserne richiesto il rinnovo (art. 124
comma 8). Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui
all’art. 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro
e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente
tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. Per
insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita
in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione
d’uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico
avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente
diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta
una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest’ultimo ne risulti
soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche
qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione
all’autorità competente, la quale, verificata la compatibilità
dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si
rendano eventualmente necessari (art. 124 comma 12). Nel caso
specifico di richiesta di autorizzazione agli scarichi di acque
reflue industriali viene stabilito che la domanda di autorizzazione
agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata
dall’indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative
dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla
tipologia del ricettore, dalla individuazione del punto previsto per
effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema
complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso
funzionalmente connesse, dall’eventuale sistema di misurazione del
flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle
apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di
scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire
il rispetto dei valori limite di emissione (art. 125 comma 1). Nel
caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell’allegato 5
alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli
produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui al
comma 1 deve altresì indicare:
- la capacità di produzione del
singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la
trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alla
medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello
scarico. La capacità di produzione dev’essere indicata con
riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il
numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero
massimo di giorni lavorativi;
- il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo
produttivo (art. 125 comma 2).
Autocontrolli e dichiarazioni annuali di approvvigionamento
Sono soggetti ad autocontrollo periodico
agli scarichi gli stabilimenti autorizzati secondo l’art. 124 commi
1, 2, 7, 8 e 10 e l’art. 125 commi 1 e 2 e del D.Lgs. 3 aprile 2006
n. 152 e s.m.i. In base al tipo di autorizzazione rilasciata e alle
prescrizioni in essa contenute può variare il numero di
campionamenti, la tipologia di inquinanti da determinare e la cadenza
temporale con cui è necessario provvedere all’effettuazione degli
autocontrolli.
Tutti gli scarichi devono, comunque, rispettare i valori limite
previsti nell’Allegato 5 alla parte terza del del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152 e s.m.i. secondo l’art. 101 commi 1 e 2. Deve, inoltre,
essere inviata annualmente entro il 31 gennaio dell’anno successivo,
la denuncia di approvvigionamento idrico e degli scarichi industriali
in pubblica fognatura con l’indicazione delle caratteristiche
chimico-fisiche del refluo nell’anno precedente. In particolare vanno
indicati in tale dichiarazione i valori di COD, BOD, SST e devono
essere allegati i certificati di analisi (rilasciati da un
professionista iscritto all’Albo dei Chimici per avere valore legale)
relativi a tutti i parametri prescritti in autorizzazione.
Efficienza dell’impianto di depurazione delle acque reflue
Un
impianto di depurazione è uno strumento fondamentale nel trattamento
dei reflui industriali se questi devono essere scaricati in acque
superficiali o in pubblica fognatura. Esso serve infatti a garantire
l’abbattimento delle specie inquinanti e quindi il rispetto dei
limiti di scarico. Come qualsiasi apparato industriale anche
l’impianto di depurazione necessita di controllo e manutenzione, in
particolare nel caso di affluenti discontinui dal punto di vista
qualitativo e quantitativo rispetto agli inquinati contenuti. Spesso
un controllo analitico periodico di alcuni parametri chimici o
chimico-fisici può consentire una migliore gestione dell’impianto di
depurazione e una maggiore sicurezza del rispetto dei limiti di
scarico.
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